IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 94 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente delega al Governo per l'utilizzazione, nell'ambito della stessa Amministrazione, degli appartenenti alle forze di polizia che abbiano subito un'invalidita', la quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi d'istituto, per effetto di ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti d'istituto; Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della legge 1 aprile 1981, n. 121; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1981; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Utilizzazione del personale invalido Il personale delle forze di polizia indicate nell'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidita', che non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, e' utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta.